18/10/2017
Il 18 ottobre 2017 si celebra l’Undicesima Giornata Europea contro la tratta di esseri umani, istituita dall’Unione Europea per informare e sensibilizzare su questa gravissima violazione dei diritti umani.
Questo è un tema molto importante per Mani Tese, che vede l’ONG attualmente impegnata in un progetto in Cambogia a favore dei minori vittime di trafficking che, nel Centro di Accoglienza di Poipet, trovano sicurezza e sostegno nel loro lento percorso di guarigione e reinserimento.
Vogliamo celebrare questa giornata con una riflessione sui concetti e le definizioni di lavoro forzato, schiavitù e traffico di esseri umani – distinti ma attigui, con precise declinazioni a livello nazionale e internazionale proponendo la traduzione di un articolo di Roger Plant.
di Roger Plant
Si può discutere a lungo delle relazioni o differenze sostanziali tra i concetti di trafficking, lavoro forzato, schiavitù e schiavitù moderna, o pratiche analoghe alla schiavitù. Alcuni sostengono che il trafficking sia una sottocategoria del lavoro forzato, altri il contrario. Il dibattito tra il mondo accademico, le burocrazie e persino le agenzie governative è spesso stato al vetriolo.
Tuttavia è davvero necessario distinguere le questioni importanti da quelle futili, e dagli interessi particolari di alcune agenzie nel portare avanti la propria agenda o ideologia. Direi che le principali questioni in gioco sono le seguenti:
Il verificarsi della coercizione è una condizione necessaria per articolare il reato di traffico di esseri umani, che sia a scopo di sfruttamento sessuale o del lavoro?
In che misura l’attivazione per il rispetto della legge dovrebbe concentrarsi sulla giustizia criminale, o quanto dovrebbe invece concentrarsi su altri rimedi, tra cui, in particolare, l’applicazione del diritto del lavoro?
In che misura queste pratiche violente possono essere affrontate utilizzando azioni basate sui singoli individui – che siano azioni di polizia contro i colpevoli, o protezione e compensazione per le persone che hanno subito il danno? E in che misura si tratta di pratiche sistemiche, forse profondamente radicate nelle norme e nei valori di qualsiasi società, che necessitano una risposta che vada ben oltre l’applicazione della legge?
A tale proposito, in che misura stiamo parlando di abusi sistemici di vecchia data, frutto di una lunga storia di discriminazione contro gruppi vulnerabili? E in che misura questi nuovi schemi sistemici di abuso sono largamente connessi alla globalizzazione contemporanea?
É anche importante comprendere il contesto in cui il principale strumento internazionale contro il traffico di esseri umani (1) è stato adottato. Il periodo successivo agli anni ’80 ha visto forti pressioni per la deregolamentazione, portate avanti dalle istituzioni finanziarie internazionali, e l’erosione dei sistemi di protezione sociale a favore delle persone vulnerabili. Questo era il periodo del crollo del vecchio blocco comunista, con l’apertura delle frontiere e il movimento internazionale di massa di persone, donne in particolare, in cerca di nuove opportunità. C’era anche una straordinaria discrepanza tra le politiche economiche di molti paesi più ricchi, che cercavano di attrarre lavoratori migranti nella fascia più bassa e spesso meno regolata del mercato del lavoro, e le politiche di controllo dei confini tese a fermare il flusso di persone. Queste incongruenze sistemiche hanno inevitabilmente contribuito al traffico di donne e anche uomini, in gran parte attraverso intermediari e agenzie di reclutamento senza scrupoli, operanti sia nei paesi di partenza sia nei paesi di destinazione.
Il Protocollo contro il traffico di esseri umani (e le tensioni presenti al suo interno) deve essere letto in questa luce. Si tratta per definizione di uno strumento internazionale di applicazione della legge, essendo parte di un più ampio strumento delle Nazioni Unite (NU) contro la criminalità organizzata transnazionale. Allo stesso tempo la sua stesura è stata fortemente influenzata da gruppi di pressione per i diritti umani, e da agenzie delle Nazioni Unite e altre agenzie internazionali impegnate a favore dei diritti umani, della protezione sociale e dei diritti del lavoro. Per questo combina le famose ‘3 P’ di prevenzione, protezione e perseguimento penale (insieme a partenariato e cooperazione internazionale), oltrepassando ampiamente i confini di un tradizionale strumento di applicazione della legge.
Inoltre il Protocollo contro il traffico di esseri umani si concentra sullo scopo del trafficking, ossia lo scopo dello sfruttamento. Questo è un concetto difficile, certamente mai definito nella legislazione internazionale, e soggetto a molteplici interpretazioni. Il buonsenso suggerisce che le persone sono sfruttate quando vengono trattate ingiustamente, quando non ricevono un giusto compenso (per esempio come stabilito dalle leggi sul salario minimo da corrispondere per il loro lavoro o servizio), e quando gli ‘sfruttatori’ traggono vantaggio dalla loro vulnerabilità per ricavare ingiusti profitti. Ma dove dovremmo segnare i confini, dato che ci sono ovvie gradazioni di questo sfruttamento?
Nei primi anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo contro il traffico di esseri umani nel 2003, l’enfasi predominante è stata sul trafficking a scopo di sfruttamento sessuale. A distanza di oltre un decennio l’enfasi si è gradualmente ma decisamente spostata. Molti stati hanno riconosciuto uno specifico reato di traffico di esseri umani per lo sfruttamento lavorativo, e hanno iniziato a rafforzare le proprie capacità di raccogliere dati, indagare e perseguire penalmente in questo ambito. Organizzazioni come l’Organizzazione Internazionale del Lavoro hanno sviluppato e affinato i propri indicatori, supportando sia le forze di polizia sia gli erogatori di servizi nell’identificazione di casi di trafficking a scopo di sfruttamento lavorativo. Sia le agenzie delle Nazioni Unite sia organizzazioni non governative specializzate hanno offerto numerose sessioni formative sull’argomento, solitamente cercando di coniugare giustizia penale e del lavoro, e cercando anche di tendere una mano al mondo del business e alle organizzazioni dei lavoratori. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal crescente coinvolgimento del business, convincendole ad affrontare il lavoro forzato e il traffico di esseri umani nelle attività e nelle filiere produttive delle proprie imprese.
È emerso un consenso sul fatto che il confine tra lavoro forzato e trafficking a scopo di sfruttamento lavorativo sia estremamente difficile da definire. Esiste un numero estremamente ridotto di casi eclatanti, dove i colpevoli sono perseguiti con successo e ricevono condanne pesanti (a volte accompagnate da una sanzione amministrativa). La situazione è tuttavia caratterizzata da zone grigie e controverse, come le somme esorbitanti che spesso i migranti pagano alle agenzie di reclutamento, le ingiustificate deduzioni dallo stipendio a cui i migranti sono soggetti, le lunghe giornate di lavoro, e le insalubri condizioni di vita e lavoro. Questa viene spesso presentata come una catena di inganno fatta di sottili forme di coercizione che può spingere i migranti e altri lavoratori vulnerabili in situazioni di estremo degrado, che presumibilmente equivalgono a servitù da debito.
A causa di queste ambiguità, e della difficoltà a persuadere una corte, all’interno dei sistemi di diritto civile, che queste sottili forme di coercizione e inganno costituiscono reati di lavoro forzato e trafficking a scopo di sfruttamento lavorativo, ci sono stati pochissimi casi di procedimenti conclusisi con successo. Quando forme sottili di coercizione sono state così difficili da provare in tribunale, c’è stata una sorta di tendenza – sia nelle legislazioni sia nei sistemi giudiziari nazionali – a concentrarsi sulle condizioni oggettive dello sfruttamento, piuttosto che sui mezzi coercitivi o ingannevoli tramite i quali le persone vengono condotte in queste condizioni. In Europa, quando la Germania ha emendato il suo codice penale per introdurre il reato specifico di trafficking a scopo di sfruttamento lavorativo, questo è stato incluso nella sezione dei ‘crimini contro la libertà personale’.
Tra gli indicatori chiave del reato di trafficking a scopo di sfruttamento lavorativo figurano non solo la riduzione di lavoratori migranti in condizioni di ‘schiavitù, servitù o servitù da debito’, ma anche il loro impiego in condizioni sensibilmente differenti rispetto a quelle offerte a cittadini tedeschi.
Più in generale a livello europeo maggiore attenzione è stata posta su tali fattori oggettivi di sfruttamento lavorativo. È cresciuta la preoccupazione per le implicazioni per i diritti e gli standard del lavoro dei ‘mercati del lavoro a due livelli’ (una serie di standard per i cittadini, un’altra per I lavoratori migranti), e ‘forme atipiche’ di impiego come l’incarico dei lavoratori (assunti secondo lo stipendio e il diritto del lavoro del paese da cui partono anziché secondo quelli del paese d’arrivo), o programmi di lavoro temporaneo per migranti fatti arrivare attraverso speciali regimi di visti.
Nei singoli casi sarà sempre difficile sapere quando applicare le sanzioni penali o le normative sul lavoro, o una combinazione dei due. Da un alto c’è un numero significativo, per quanto esiguo, di casi che devono essere affrontati attraverso la giustizia penale. Non fa alcuna differenza che vengano affrontati attraverso il reato di schiavitù, lavoro forzato o traffico di esseri umani. Questi sono crimini seri in qualsiasi circostanza, per la legislazione internazionale e la maggior parte delle legislazioni nazionali, e come tali devono essere trattati.
I sistemi assimilabili alla schiavitù, e in larga parte il concetto stesso di sfruttamento, devono essere compresi in maniera diversa. I primi sono chiaramente problemi sistemici, radicati in una complessa eredità di fattori socioculturali. L’opzione dell’applicazione della legislazione penale deve sempre rimanere disponibile per affrontare i casi peggiori, ma i problemi sistemici devono essere affrontati alla loro radice attraverso importanti riforme sociali, economiche e culturali e attraverso la sensibilizzazione. Più recentemente il ‘discorso di lotta al traffico di esseri umani’ nel suo senso più ampio è stato utile per attirare la necessaria attenzione sui numerosi abusi che oggi colpiscono i migranti e altri lavoratori vulnerabili. È stato utile per mettere in evidenza questioni più ampie di discriminazione, insieme a gravi mancanze nelle politiche di migrazione e asilo.
Il futuro è incerto. Il discorso ha alimentato importanti dibattiti politici, in diversi contesti nazionali e regionali, su cosa costituisca sfruttamento del lavoro e sulle modalità per affrontarlo. Come reazione contro la spiccata deregolamentazione che ha influenzato il mercato del lavoro in così tanti paesi negli ultimi decenni, questo potrebbe costituire la base per nuove leggi e politiche che pongano rimedio a vuoti legislativi, come ad esempio garantire monitoraggio e supervisione più severi degli intermediari senza scrupoli che sono alla base di troppi di questi problemi.
La pignoleria sulle precise definizioni dei concetti di schiavitù, lavoro forzato e traffico di esseri umani non affronta le questioni principali che sono in gioco. La vera sfida è capire quale di questi problemi possa essere affrontato efficacemente attraverso l’applicazione della legge contro i singoli criminali; e quali problemi invece — che si tratti di contrastare la questione aperta delle pratiche tradizionali assimilabili alla schiavitù, piuttosto che affrontare nuovi fenomeni — possono essere affrontati solo attraverso strategie sociali ed economiche più complete.
*Questo è un articolo liberamente accessibile distribuito con licenza Creative Commons Attribution, che ne consente l’utilizzo, la distribuzione e la riproduzione su qualsiasi supporto esclusivamente per fini non commerciali, a condizione di riportare sempre autore e citazione originale: R Plant, ‘Forced Labour, Slavery and Human Trafficking: When do definitions matter?’, Anti-Trafficking Review, issue 5, 2015, pp. 153–157, http://www.antitraffickingreview.org
Traduzione a cura di Chiara K. Cattaneo
Note:
(1) Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 15 novembre 2000, (Protocollo contro il traffico di esseri umani).